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Ordinanza del sindaco relativa alla manutenzione di fossi, rivi e scolatori

Anche il sindaco di Castel Viscardo Daniele Longaroni ha emesso un’ordinanza relativa alla manutenzione di fossi, rivi e scolatori. L’atto riveste carattere contingibile ed urgente. Con l’inizio della stagione autunnale-invernale, su invito della Prefettura di Terni, l’amministrazione ha provveduto a ripubblicare sul proprio sito web www.comune.castelviscardo.tr.it l’ordinanza sindacale n.22 del 23/10/2009.

“Nei prossimi giorni – anticipa il primo cittadino – si procederà a distribuire l’ordinanza in parola ed affiggerla nei luoghi di transito pubblico, il rispetto dell’ordinanza è affidato ai vari corpi di Polizia”. Longaroni ribadisce “l’importanza di tali manutenzioni, specie in questi ultimi anni, dove le avversità atmosferiche hanno ormai assunto tendenza ad essere caratterizzate da piogge intense (bombe d’acqua) imprevedibili attraverso una evoluzione rapida del fenomeno”. Il Sindaco conferma inoltre che nelle prossime settimane, inizieranno importanti lavori di manutenzione delle strade Comunali, vicinali d’uso pubblico che interesseranno tutto il territorio comunale, attraverso lavori di rifacimento cunette, manto stradale ecc. La collaborazione, pertanto dei privati alla manutenzione di quanto in argomento sarà determinante per avere un buon risultato finale dei lavori programmati.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

PREMESSO che:

su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
impedire il libero deflusso dell acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti;
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acqua di qualsiasi natura (art. 15 comma 1- D.Lgs. 285 del 30.04 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni);
ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni (art 16, comma 1- D.lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni).

I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30 (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (art 31- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati da terzi ( art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni);
Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario (art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni);

Fatta salva l’applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell’edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere, tutte le costruzioni debbono essere minite di gronda e gli scarichi dell’acqua piovana debbono essere incalanati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio delle siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura del fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali, in difetto provvede il Comune con rivalsa di spese (artt. 25 e 26 Regolamento di Polizia Rurale)
Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso e uguale alla profondità del fosso o del canale;
Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell’opera di sostegno;

ACCERTATO che:
In seguito a precipitazioni piovose, l’acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale;
Il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio igienico.
RITENUTO che sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all’eventuale rimozione di manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque onde evitare il ripetersi delle situazioni di pericolo e di rischio igienico,
VISTO quanto disposto dagli art. 29 “rimozione di alberi e ramaglia sulla strada”, 31 “manutenzione delle ripe” 32 “ condotta delle acque” e 33 “ canali artificiali e manufatti sui medesimi” del vigente Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni);
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000 e della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi dovranno, immediatamente e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

a) eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. I suddetti proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;
b) mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi od altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;
c) provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano cagionare situazioni di degrado e di pericolo;
d) allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta derivante dalle predette operazioni in luogo idoneo al suo recepimento.

AVVERTE

Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:
alla esecuzione d’ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell’art. 70 comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni);
all’applicazione di una sanzione amministrativa da € 155,00 ad € 624,00 come previsto dall’art. 29 comma 2e 3, art. 31 comma 1 e 2 , art. 32, comma 3, art. 33 commi 3,5 e 7 del “Nuovo Codice della Strada( D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o delle altre disposizioni di legge e/o regolamentari.
In caso di inottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle altre leggi e regolamenti, si procederà con la segnalazione per la violazione dell’art. 650 del C. P. eccetto più gravi violazioni amministrative e/o penali.
Ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo Ente potrà provvedere coattivamente all’esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese e violazioni.
Si avverte che, così come previsto dall’art.3 comma 4° della legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque potrà proporre ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello stato nel termine di 120 giorni.

COMUNICA

E fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Il Servizio Polizia Municipale, le altre Forze dell’Ordine, l’Ufficio Tecnico e l’Azienda Sanitaria, sono incaricati delle attività di controllo e dell’esecuzione del provvedimento.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all’Albo Pretorio del Comune e sito del comune www.comune.castelviscardo.tr.it

Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Si invia la presente all’Ufficio Messi Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per quanto di competenza a:
-Commissariato di Orvieto;
-Stazione Carabinieri;
– Vigili del fuoco;
-Corpo Forestale dello Stato di Allerona;
-Polizia Locale Terni;
-Ufficio Tecnico.

Si trasmette per conoscenza a:
-Sua Eccellenza Prefetto di Terni;
-Provincia di Terni;
-Comunità Montana.

da Orvietonews.it

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